venerdì 9 agosto 2013

Corte Costituzionale:Regioni sottoposte a piani di rientro "si alla pignorabilità dei beni ASL"

Il fatto:
Il TAR Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011), nella parte in cui prevede che, nelle Regioni già commissariate in quanto sottoposte a piano di rientro dei disavanzi sanitari non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31 dicembre 2011.

Profili giuridici: 
La Cassazione ha precisato che un intervento legislativo − che di fatto svuoti di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un soggetto debitore − può ritenersi giustificato da particolari esigenze transitorie, qualora sia limitato ad un ristretto periodo temporale e le disposizioni di carattere processuale che incidono sui giudizi pendenti siano controbilanciate da disposizioni di carattere sostanziale che garantiscano la realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte.
La disposizione al vaglio del giudizio di legittimità, la cui durata nel tempo, inizialmente prevista per un anno, è stata differita di ulteriori due anni (sino al 31 dicembre 2013), oltre a prevedere la estinzione delle procedure esecutive iniziate e la contestuale cessazione del vincolo pignoratizio gravante sui beni, con definitivo accollo a carico dei creditori delle spese di esecuzione già affrontate, non prevede alcun meccanismo certo in ordine alla soddisfazione delle posizioni sostanziali relative ai titoli esecutivi inutilmente azionati.
La norma, pertanto, ponendosi in contrasto con l’art. 24 Costituzione, in quanto vengono vanificati gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie procedenti nei giudizi esecutivi, è stata dichiarata incostituzionale.

Avv. Ennio Grassini.

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