Il fatto:
Il T.A.R. Calabria ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 42,
comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in
cui, in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o
affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità,
debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario.
Il
giudizio principale ha a oggetto il ricorso promosso da un assistente
capo di Polizia Penitenziaria contro due decreti del Ministero della
Giustizia, uno di rigetto dell’istanza per l’assistenza allo zio materno
e l’altro di annullamento di due provvedimenti con i quali il
ricorrente era stato collocato in congedo straordinario per assistenza a
disabile in situazione di gravità.
Profili giuridici:
La
Corte ha evidenziato come il legislatore ha già riconosciuto il ruolo
di parenti e affini entro il terzo grado proprio nell’assistenza ai
disabili in condizioni di gravità, attribuendo loro il diritto a
permessi retribuiti su base mensile, ai sensi della legge n. 104 del
1992. Di conseguenza, l’ordinamento già assicura un rilievo giuridico a
tali legami di parentela e di affinità per la cura e l’assistenza di
persone disabili gravi, qualora si verifichino alcune condizioni, che
sono del tutto assimilabili a quelle stabilite dal legislatore per la
fruizione del congedo straordinario retribuito di cui all’art. 42, comma
5, d.lgs. n. 151 del 2001. Tale asimmetria normativa costituisce un
ulteriore argomento a sostegno della dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell’omessa menzione di tali soggetti tra quelli
legittimati a richiedere il congedo straordinario disciplinato nella
disposizione impugnata.( Avv. Ennio Grassini)
Corte Costituzionale, Sent. n. 203 del 18.07.2013
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