lunedì 5 agosto 2013

Corte Costituzionale: anche il nipote può assistere lo zio disabile

Il fatto:
Il T.A.R. Calabria  ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario.
Il giudizio principale ha a oggetto il ricorso promosso da un assistente capo di Polizia Penitenziaria contro due decreti del Ministero della Giustizia, uno di rigetto dell’istanza per l’assistenza allo zio materno e l’altro di annullamento di due provvedimenti con i quali il ricorrente era stato collocato in congedo straordinario per assistenza a disabile in situazione di gravità.
Profili giuridici:
La Corte ha evidenziato come il legislatore ha già riconosciuto il ruolo di parenti e affini entro il terzo grado proprio nell’assistenza ai disabili in condizioni di gravità, attribuendo loro il diritto a permessi retribuiti su base mensile, ai sensi della legge n. 104 del 1992. Di conseguenza, l’ordinamento già assicura un rilievo giuridico a tali legami di parentela e di affinità per la cura e l’assistenza di persone disabili gravi, qualora si verifichino alcune condizioni, che sono del tutto assimilabili a quelle stabilite dal legislatore per la fruizione del congedo straordinario retribuito di cui all’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001. Tale asimmetria normativa costituisce un ulteriore argomento a sostegno della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’omessa menzione di tali soggetti tra quelli legittimati a richiedere il congedo straordinario disciplinato nella disposizione impugnata.( Avv. Ennio Grassini)

Corte Costituzionale, Sent. n. 203 del 18.07.2013

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